A seguito di quanto riportato dalla 2Riforma del Codice delle Comunicazioni elettroniche” del 2024 il MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY , come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°51 del 3 marzo 2026 , decreta le nuove modalità per il conseguimento della Patente di Radioamatore con l’istituzione del nominativo N per radioamatori novizi e la possibilità della richiesta di nominativi a scelta , modificando cos all’ellagato 26 del Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) .
| Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2026 |
Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2026 (vai al sommario)MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALYDECRETO 26 gennaio 2026Criteri generali e modalita’ per il conseguimento della patente di classe N e delle modalita’ di assegnazione e gestione dei nominativi a scelta per l’attivita’ radioamatoriale.
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche».
Visto, in particolare, l’art. 136 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che al comma 1 prevede che «Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore e’ necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all’allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalita’ per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.»;
Visto, in particolare, l’articolo 139 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che al comma 2-bis prevede che «Il titolare di autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore puo’ richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l’assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non piu’ di cinque caratteri complessivi» e al comma 2-ter prevede che «Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalita’ di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed e’ fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all’allegato n. 25.»
Visto il Capo VII della Parte IV del suddetto codice, che detta le disposizioni relative all’attivita’ radioamatoriale e, in particolare, l’art. 134 che, al comma 3, prevede che «L’attivita’ di radioamatore e’ disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26» e l’art. 140 di disciplina dell’attivita’ di radioamatore all’estero;
Visto il Capo IV della Parte IV del suddetto codice, che detta le disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e, in particolare, l’articolo 115 che fissa gli obblighi del titolare dell’autorizzazione generale e l’articolo 116 che prevede che «I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all’articolo 107, sono riportati nell’allegato n. 25.»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196, recante, in particolare, l’unificazione delle patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui al sopra menzionato allegato n. 26 nell’unica patente di classe A;
Visto l’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Adeguamento della normativa tecnica relativa all’esercizio dell’attivita’ radioamatoriale», come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° marzo 2021;
Visto l’art. 35 dell’allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come sostituito dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 19 aprile 2023 recante «Rideterminazione dei contributi relativi alle autorizzazioni generali per l’attivita’ radioamatoriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966, n. 1214, recante «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori»;
Visto, inoltre, l’art. 220, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che le disposizioni, tra le altre, degli allegati nn. 25 e 26 sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Vista la raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06, adottata dalla CEPT il 5 ottobre 2005, che prevede il riconoscimento della licenza di radioamatore novizio sulla base della corrispondenza alle classi nazionali in vigore nei Paesi membri della CEPT o non membri che hanno adottato la raccomandazione stessa;
Visto l’ERC REPORT 32 adottato dall’European Radiocommunications Committee (ERC) a supporto della raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06, recante la procedura per il rilascio di un certificato di esame e i criteri per l’esame per radioamatori principianti;
Considerato che e’ necessario armonizzare le procedure di licenza per l’uso temporaneo delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT e nei Paesi non-CEPT che hanno adottato la raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, e, in particolare, l’articolo 2 comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del made in Italy (di seguito il «Ministero»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Tenuto conto del decentramento agli ispettorati territoriali (Case del made in Italy) del Ministero delle imprese e del made in Italy delle competenze afferenti al settore radioamatoriale e della erogazione ai radioamatori di servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi;
Considerata la necessita’ di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 136 e 139 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Decreta:
Art. 1
Patente di classe N – Criteri generali e modalita’ di conseguimento
1. E’ recepita la raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. La patente di operatore di stazione di classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06 e’ rilasciata dagli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy) del Ministero a seguito del superamento di esami consistenti in una prova scritta o orale, volta a verificare il possesso di conoscenze tecniche di base, di competenze operative essenziali e della conoscenza della normativa nazionale e internazionale relativa al servizio di radioamatore.
3. Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate sugli argomenti di natura tecnica, normativa ed operativa indicati nel programma di esame.
4. Con decreto direttoriale della Direzione generale per i servizi territoriali del Ministero, recante modifica all’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e’ adottato il programma d’esame in conformita’ ai criteri stabiliti per il corrispondente esame CEPT dal Rapporto ERC 32 e sono disciplinate le modalita’ di presentazione della domanda di ammissione agli esami, di svolgimento della prova di esame, di rilascio della patente di classe N e della certificazione d’esame prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
Art. 2
Nominativi a scelta – modalita’ di assegnazione e di gestione
1. I nominativi a scelta di cui all’art. 139, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono assegnati, tramite specifica procedura informatica, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.
2. Ai sensi del comma 2-ter del citato articolo 139, la maggiorazione al contributo di cui al comma 1 dell’art. 35 dell’allegato n. 25, dovuta per la richiesta di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e per l’eventuale richiesta di rinnovo, e’ pari a euro 250,00 una tantum.
3. L’assegnazione del nominativo a scelta ha validita’ di dieci anni e decade automaticamente in assenza di una autorizzazione generale di classe A in corso di validita’; in tal caso il nominativo viene reso disponibile per una nuova richiesta.
4. Con decreto direttoriale della direzione generale per i servizi territoriali del Ministero, recante modifica degli allegati 25 e 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono definite le disposizioni di dettaglio relative alla determinazione, richiesta e assegnazione dei nominativi a scelta.
Art. 3
Rinvio alla normativa tecnica
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute negli allegati 25 e 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificati dai decreti direttoriali adottati in attuazione del presente decreto.
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell’adozione dei decreti direttoriali di cui all’articolo 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2026
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 169
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